Il concetto di Responsabilità genitoriale, grazie all’ultima riforma sulla filiazione (L. N.219, 10 dicembre 2012), ha sostituito anche terminologicamente, la vecchia concezione della “potestà” genitoriale.
Mettendo al primo posto i diritti dei figli e i corrispondenti doveri dei genitori (artt. 316 e segg. Cod. civ.), da esercitare in maniera assolutamente paritaria tra loro.
La responsabilità genitoriale si acquisisce con la nascita del bambino e con il suo riconoscimento o con l’adozione.
Permane sempre, anche dopo il raggiungimento della maggiore eta’, come ha avuto modo di precisare la Cassazione con sent. 9 maggio 2013 n. 11020.
Quando si parla di responsabilità dunque si parla di precisi “doveri verso i figli”:
-mantenerli, educarli, istruirli ed assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità, delle loro inclinazioni naturali e delle loro aspirazioni;
–garantire ai figli di crescere in famiglia;
-permettere loro di mantenere rapporti significativi con i parenti.
In particolare, il Codice civile fa riferimento ai nonni i quali, se venisse loro negato il diritto di vedere i nipoti, hanno la facoltà di rivolgersi ad un giudice per pretendere di mantenere vivo il rapporto (sempre e comunque nell’interesse del minore).
Il dovere di mantenimento dei figli all’interno della responsabilità genitoriale, prevede che padre e madre rispettino i loro obblighi economici per il bene della famiglia, ciascuno in proporzione alla loro capacità di guadagno o di lavoro professionale o casalingo.
Pertanto, chi più soldi porta a casa più contribuisce da un punto di vista economico (l’altro svolgerà altri compiti utili a tutti).
Se i genitori non avessero i mezzi necessari per assolvere quest’obbligo, subentrano i nonni e, se viventi, i bisnonni.
Questi hanno il dovere di fornire ai figli il necessario per mantenere i nipoti. Se non lo facessero, i genitori potrebbero chiedere ad un giudice di disporlo con un decreto esecutivo.
Il nostro Ordinamento, agli artt. 330 e 333 c.c. riconosce anche la possibilità di richiedere la pronuncia di decadenza o di limitazione dell’esercizio della responsabilità genitoriale.
La richiesta può essere presentata al Tribunale quando uno dei genitori violi o trascuri gravemente i propri doveri verso il figlio o abusi dei poteri inerenti la responsabilità stessa, arrecando grave pregiudizio al figlio.
I provvedimenti “de potestate”, cioè quelli che limitano la potestà genitoriale, hanno principalmente lo scopo di tutelare i figli da possibili pregiudizi, derivanti dall’inadempimento dei genitori ai propri doveri e di garantire loro una corretta crescita e un sano sviluppo psicofisico, evitando la reiterazione e il protrarsi degli effetti pregiudizievoli.
La competenza spetta al Tribunale dei minorenni, tranne che per il caso di giudizio di separazione o divorzio in corso, dinanzi al Tribunale civile ordinario, in tal caso quest’ultimo diventa competente, ma solo per i casi di cui all’art. 333 c.c. Dunque solo per i provvedimenti limitativi della responsabilità genitoriale.
Qualsiasi provvedimento di limitazione o decadenza della responsabilità genitoriale, non può mai avere carattere definitivo.
Può essere revocato o modificato laddove siano venute a cessare le condotte illecite del genitore e non vi sia più rischio di pregiudizio per il minore e ciò, sia con efficacia ex nunc (efficacia immediata), che ex tunc (con effetti retroattivi).
Ciò che non può venir meno in nessun caso, anche in caso di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e’ l’obbligo dei genitori di mantenere economicamente i figli, fino a che non siano autosufficienti.
Nei casi di morte o di decadenza dalla potestà genitoriale deve essere nominato un tutore che provvede alle attenzioni della persona del minore e ne amministra i beni Art. 330 c.c.
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